Archivio annuale 15 Ottobre 2018

DiStudio Spagliarisi

Il riscaldamento centralizzato e le valvole termostatiche

Come ben sapete, dal 15 ottobre, nelle province di Milano e di Monza e della Brianza, si da il via all’accensione dei riscaldamenti.

 I condomini sono stati obbligati ad installare i contabilizzatori di calore, ovvero le valvole necessarie per misurare e regolare individualmente il riscaldamento nei condomini.

Ad ogni posizione della manopola (scala da 1 a 5) corrisponde una temperatura ambiente.

Pur NON essendoci una correlazione diretta tra la temperatura ambiente e i numeri corrispondenti alle diverse posizioni sulla manopola, per temperature ambiente comprese tra i 16°C e i 23 °C si può stimare la seguente situazione:

  • posizione n° 1 = temperatura ambiente di circa 16-17 °C.
  • posizione n° 2 = temperatura ambiente di circa 17-18 °C;
  • posizione n° 3 = temperatura ambiente di circa 18-20 °C;
  • posizione n° 4 = temperatura ambiente di circa 20-22 °C;
  • posizione n° 5 = temperatura ambiente di oltre 22 °C;

 

Ma vediamo insieme alcune indicazioni per il corretto utilizzo delle valvole termostatiche e per un reale risparmio:

  1. Non asciugare il bucato sui caloriferi: la rilevazione della temperatura ambiente risulterebbe inferiore, e di conseguenza aumenterebbero i consumi;
  2. Non coprire i caloriferi con tende, copricaloriferi o altro oggetti: si ostacolerebbe la corretta diffusione del calore e la valvola termostatica rivelerebbe una temperatura superiore a quella realmente presente nell’ambiente, interrompendo il flusso caldo;
  3. Arieggiare regolarmente i locali: aprire completamente le finestre per 5/10 minuti per un ricambio d’aria; in questo caso non sarà necessario intervenire sulla regolazione delle valvole. Nel caso di un prolungato arieggiamento dei locali, impostare le valvole sul “ fiocco di neve” o sull’”1”;
  4. Regolare la temperatura dei locali in base al loro utilizzo ( 20°C nel soggiorno, 18°C nelle camere, 22°C nel bagno, 16°C nelle camere non utilizzate);
  5. Lasciare la valvola su 1-2 nelle stanze non utilizzate o nel caso in cui lasciate vuoto l’appartamento per alcuni giorni; in caso di assenza giornaliera da casa, invece, non è corretto chiudere completamente la valvola per poi portarla in posizione 5 al rientro;
  6. Chiudere le tapparelle e gli infissi la notte in modo da non disperdere inutilmente calore;
  7. Alla chiusura del periodo di riscaldamento, posizionare le testine sul 5 per evitare che eventuali impurità presenti possano sedimentare impedendone il successivo corretto funzionamento.

È normale avere il termosifone tiepido quando le temperature esterne sono superiori ai 12°C, come nei mesi di ottobre e marzo.

Nel periodo di riscaldamento, se il termosifone è freddo o appena tiepido, soprattutto nella parte inferiore, generalmente significa che la temperatura ambiente desiderata è stata raggiunta, ed è pertanto corretto che la valvola termostatica riduca il flusso di acqua calda.

 

 

DiStudio Spagliarisi

Gli animali domestici, in condominio, sono ammessi?

Dopo anni di dispute e battaglie legali tra condomini, il legislatore ha avviato una vera e propria opera di sistemazione del settore, con l’introduzione di nuove regole e normative che aiutano a vivere in armonia e tranquillità.

La legge 220/2012 del Codice Civile, con l’introduzione dell’articolo 16 il 18 giugno 2013 dice: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Se pertanto la legge tutela i proprietari di animali domestici, i proprietari di cani e gatti, devono rispettare gli spazi comuni e privati e il buon senso.

Un animale può quindi essere allontanato dal condominio in casi estremi, come problemi di tipo igenico-sanitari che metterebbero a rischio la salute pubblica oppure nei casi in cui il cane è particolarmente aggressivo da costituire un pericolo; questi casi devono sempre essere accertati da professionisti o servizi pubblici.

Il regolamento degli animali nel condominio: gli spazi comuni e i doveri del proprietario
Il buon senso deve sempre accompagnare il condomino nella gestione del suo animale domestico, pertanto la buona educazione impone che si debbano rispettare con grande cura gli spazi comuni. Il condomino deve fare in modo che il suo cane non arrechi un danno agli altri, quindi deve adottare tutte le misure cautelari necessarie.

A tal proposito, il proprietario di animali domestici deve:

  • Munire sempre di guinzaglio il cane che viene fatto circolare liberamente nelle aree comuni; per quanto riguarda invece la museruola, il cane non è tenuto a portarla sempre ma il suo conducente è obbligato ad averla sempre con sé per utilizzarla in caso di necessità.
  • Avere sempre con sé la paletta con i sacchetti per raccogliere gli escrementi che l’animale lascia per terra, che devono essere buttati negli appositi cestini. Non è obbligatorio, ma è consigliato, anche avere con sé una bottiglia d’acqua per eliminare l’urina, soprattutto quando l’animale è abituato a segnare il suo passaggio sui muri delle abitazioni o, comunque, all’interno dei cortili condominiali.
  • Effettuare la registrazione dell’animale, con conseguente inserimento del microchip per la sua identificazione. Deve effettuare regolarmente tutte le vaccinazioni del caso contro le patologie più a rischio per l’animale (cane o gatto che sia) e, inoltre, è tenuto al trattamento antiparassitario periodico per impedire la comparsa di animali non desiderati che possono causare problemi anche all’uomo.

Infine, per quanto riguarda i rumori, il cane non ha la facoltà di intendere e di volere, pertanto non è in grado di sapere quando pesprimere il suo linguaggio (abbaiando) e quando no: sta al buon senso del suo proprietario fare in modo che il cane stia tranquillo durante le ore di riposo.

 

Animali e condominio: case in locazione
Per gli appartamenti in affitto all’interno di un condominio, l’inquilino è assoggettato a una normativa ben diversa. Infatti, nel caso in cui venga stipulato un contratto di locazione, il proprietario può impedire al suo inquilino di introdurre all’interno della casa qualsiasi tipo di animale domestico, anche cani o gatti, benché all’interno del condominio la loro presenza sia accettata.
La clausola di non intromissione di animali domestici dev’essere specificata nel contratto di locazione al momento della stipula per poter essere fatta valere e non può essere introdotta in un secondo momento. Il proprietario di casa la può introdurre solo nel momento in cui viene effettuato un eventuale rinnovo contrattuale al termine della scadenza naturale di quello precedente.
Il proprietario di casa, d’altronde, può liberamente scegliere chi far entrare nella sua abitazione e se crede che un cane possa in qualche modo arrecare un danno alla sua proprietà può vietarne la presenza.